Lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina di gruppo da parte di medici convenzionati con il Ssn non comporta, per presunzione assoluta, l’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettamento all’Irap.

È il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 7291/2016 depositata in data 13/04/2016, che ha incidentalmente affrontato anche le altre questioni concernenti le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti nonché l’impiego di personale con mansioni esecutive.

La Suprema corte ha affermato che l’attività esercitata dalle società e dagli enti, comprese le società semplici e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, «costituisce ex lege, in ogni caso presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione», in quanto si tratta di soggetti «strutturalmente organizzati». Le Sezioni unite hanno “salvato” le forme associative della medicina di gruppo perché «non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti» e costituiscono «modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». Nella sentenza in esame è stato, altresì, precisato che l’attività di medicina di gruppo si caratterizza per l’utilizzo da parte dei medici «di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno» e che «la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di modesta e contenuta entità e che essa non vale a caratterizzare un’autonoma organizzazione (…) ma piuttosto è la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche».

Tale ultima precisazione appare importante ai fini della soluzione della questione, rimessa all’esame delle stesse Sezioni Unite con l’ordinanza 5040/2015, della rilevanza, ai fini dell’assoggettamento al tributo regionale, della collaborazione di un soggetto che svolge le funzioni di carattere esecutivo, che si ritiene risulti, nella maggioranza dei casi, indispensabile per l’esercizio della professione e non in grado di costituire quel surplus di attività “impersonale e aggiuntiva”, tale da incrementare l’attività produttiva.
Cassaz. SS.UU. n° 7291/16