La problematica del divieto di emanare l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica/consegna del pvc è giunta davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza 29.7.2013, n. 18184).

La norma che nega all’Ufficio di notificare avvisi di accertamenti prematuri è stata infatti oggetto di diverse interpretazioni da parte della stessa Corte di Cassazione; norma in cui possono individuarsi, da una parte, il diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e, dall’altra parte, l’obbligo degli Uffici di esaminare le osservazioni e le richieste del contribuente.
Specificamente, il Collegio, nella Sentenza 18184/2013, ritiene che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, costituisca un vizio di legittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, per ciò solo, in sede contenziosa, l’annullamento dell’atto stesso, ad eccezione di casi di «particolare e motivata» urgenza.