Il nuovo articolo 62-bis del Dlgs 546/1992, introdotto a partire dal 1° gennaio scorso dal decreto attuativo della delega fiscale sul contenzioso (Dlgs 156/2015), prevede che «la parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile» e che «il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile».

Una delle prime applicazioni di detto principio, successivamente alla sua entrata in vigore,  è rappresentata dall’ordinanza n° 217/23/2016, pronunciata dalla sezione staccata di Lecce della Ctr Puglia (presidente e relatore L’Abbate).
ORDINANZA-CTR-LECCE-N-217-2016