È nullo l’accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo ufficio, se nella delega non è espressamente indicato il nome del delegato. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 25017 depositata l’11/12/2015.
La Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che secondo l’articolo 42 del Dpr 600/73, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, eccetera), il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. A tal fine, quindi, non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega (nella specie “capo team”), poiché sono necessarie le generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica. Da ciò consegue che sono illegittime le deleghe impersonali prive di indicazione nominativa del soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.
I giudici di legittimità, inoltre, si sono soffermati pure sull’eventuale applicabilità della norma amministrativa di cui alla legge 241/90 al diritto tributario, secondo la quale non è annullabile il provvedimento il cui contenuto «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
A tal riguardo, la Suprema Corte ha puntualizzato che in ambito tributario, diversamente da quello amministrativo, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Sicché, va escluso che l’illegittimità sia irrilevante, tanto più con riferimento a un atto di accertamento firmato da un funzionario privo della necessaria qualifica, poiché da ciò potrebbe discendere l’assenza della necessaria capacità tecnica.
Cass. n. 25017:15