La Sentenza n. 22022 del 25 settembre 2013 della Corte di Cassazione ha stabilito che disporre di un lavoratore dipendente non fa scattare automaticamente l’assoggettamento IRAP per il professionista.
Il professionista è tenuto al pagamento del tributo solo nel caso in cui la sua organizzazione si dimostri essere un “elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito”. Recita, infatti, la sentenza: “…l’automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera delle legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertate in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una – incostituzionale – tassa sui redditi di lavoro autonomo”.