Possibilità di sospendere l’efficacia dell’atto in pendenza di ricorso in Cassazione

Il nuovo articolo 62-bis del Dlgs 546/1992, introdotto a partire dal 1° gennaio scorso dal decreto attuativo della delega fiscale sul contenzioso (Dlgs 156/2015), prevede che «la parte che ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile» e che «il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile».

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